Ciao e benvenuto sul mio canale youtube.
Mi chiamo Giuseppe e sono un avvocato penalista. Mi piace anche molto il mondo digital e le nuove tecnologie e in questo canale infatti provo a creare una fusione tra questi due mondi, per quanto difficile possa essere.
Attraverso i video (come d'altra parte faccio anche con i miei clienti), cerco di dare risposte semplici e dirette, così da aiutare molto più concretamente chi ha dubbi o vuol capirne di più del diritto e del processo penale.
Se hai bisogno di parlare con me, prenotare una consulenza per chiarire tutti i tuoi dubbi, scrivimi su whatsapp o telegram al 3927050422.
Avv. Giuseppe Di Palo
Torino, ci vediamo al Salone del Libro.
Sabato 16 maggio, dalle 11 alle 13, sarò al Padiglione 3, Stand Q40 per il firmacopie di Chest’è! Il diritto penale nella vita di tutti i giorni.
Un’occasione per incontrarci dal vivo, fare due chiacchiere, parlare di diritto penale e, ovviamente, firmare qualche copia del libro.
Per me sarà un momento speciale, perché Chest’è! nasce proprio da quello che provo a fare ogni giorno: raccontare la legge in modo semplice, diretto, concreto. Senza paroloni inutili, senza paura di dire le cose come stanno.
Ti aspetto a Torino.
Sabato 16 maggio
Dalle 11 alle 13
Salone del Libro di Torino
Padiglione 3 — Stand Q40
Chest’è!
1 month ago | [YT] | 221
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Avv. Giuseppe Di Palo
I cani abbaiano ed è una cosa naturale.
Per questo, spesso, è inutile lamentarsi con i vicini poiché nessun giudice rivelerà la presenza di condotte illecite del suo proprietario.
E tuttavia, se l'abbaio è costante, forte, continuativo, al punto da rendere intollerabile la vita condominiale e o il riposo, le conseguenze possono essere decisamente importanti.
Pps: vi ricordo che Sabato 18 a Napoli (libreria Raffaello di Via Kerbaker) presenterò il mio libro.
Se vuoi incontrarmi, mi trovi lì 💙
2 months ago | [YT] | 397
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Avv. Giuseppe Di Palo
Sì, vale anche per il passeggero posteriore (non si fanno sconti).
E non importa se il passeggero sia maggiorenne o minorenne!
La Cassazione lo ha ribadito di recente con la sentenza n. 12282/2026, confermando un principio ormai consolidato:
Chi guida non può limitarsi a dire "allacciati la cintura" e poi partire comunque.
Il conducente ha l'obbligo di verificare che tutti i passeggeri — davanti e dietro — indossino la cintura. E se qualcuno rifiuta? Non si parte.
🛑Ps: questo è uno dei temi che tratto diffusamente nel mio libro "Chest’è: il diritto penale nella vita di tutti i giorni".
Lo trovi su Amazon e sul sito del mio editore Burno.it
2 months ago | [YT] | 645
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Avv. Giuseppe Di Palo
Roma, ci vediamo? 😏
Questo venerdì presento Chest'è dal vivo! Intervista, chiacchierata e firmacopie — vi aspetto.
📍 La Mia Libreria 2.0, Via Roberto Malatesta 85, Roma
📅 Venerdì 3 aprile — Ore 18:30
Vi aspetto!✌️
2 months ago | [YT] | 351
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Avv. Giuseppe Di Palo
Salerno, il 24 marzo ti aspetto! 🙌
Presento il mio libro "Chest'è" alla Mondadori di Corso Vittorio Emanuele, alle 18:00.
È il diritto penale raccontato come lo racconto ogni giorno nei miei video — semplice, divertente e pieno di sorprese.
Vieni a prenderti la tua copia, te la firmo con dedica e facciamo una foto insieme! 📸
📍 Mondadori Bookstore Salerno
🗓️ Martedì 24 marzo, ore 18:00
🔖 Ingresso libero
Ti aspetto! 💙
3 months ago | [YT] | 341
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Avv. Giuseppe Di Palo
Nel 2016, il Tribunale di Roma fu teatro di una sentenza destinata a fare storia. Il Giudice, Paola Di Nicola Travaglini, si trovò a dover decidere non solo la condanna penale di un imputato, uno dei clienti della ragazzina, ma anche la natura del risarcimento dovuto alla giovanissima parte civile, identificata nel carosello con il nome fittizio di "Marta".
La decisione del giudice si distaccò radicalmente dalle consuete forme di risarcimento. Invece di stabilire una somma di denaro, la sentenza impose all'imputato l'acquisto di una selezione di libri e film per la ragazza.
Questi materiali non furono scelti a caso. La condanna prevedeva l'acquisto di testi specifici sulla storia e sul pensiero delle donne, sulla letteratura femminile e sugli studi di genere.
Le motivazioni della sentenza spiegavano nel dettaglio la logica di questa scelta inedita. Il giudice partì da una premessa fondamentale: il danno inflitto a "Marta" non era stato solo fisico o morale nel senso tradizionale, ma consisteva in una profonda lesione della sua dignità e libertà. L'averla trattata come una "merce priva di valore e di identità" l'aveva simbolicamente privata di una parte fondamentale della sua eredità culturale.
Il giudice ha scritto: “È nei libri delle donne e sulle donne che l’hanno preceduta e che hanno dovuto faticosamente guadagnare, come Marta, la loro libertà di scelta e la loro autonomia intellettuale, aldilà delle strade concretamente percorse, che la giovanissima potrà trovare, se lo vorrà, strumenti di conoscenza, modelli e una tra le tante opportunità per comprendere la sua storia, della sua città, del suo Paese e del mondo in cui vive. Anche discostandosene, criticandoli, aggredendoli intellettualmente perché chiudono o aprono orizzonti e prospettive tanti quanti sono i lettori e le lettrici ed i loro pensieri o modi di vedere”.
Il giudice sostenne che l'imputato, con le sue azioni, aveva simbolicamente sottratto alla ragazza quella "produzione filosofica, letteraria, storica, critica" che le apparteneva di diritto.
Pertanto, l'unico strumento capace di restituirle ciò che le era stato tolto non era il denaro, ma la "conoscenza".
7 months ago (edited) | [YT] | 712
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Avv. Giuseppe Di Palo
Paolo aveva solo 14 anni. Ne avrebbe compiuti 15 a novembre.
Il bullismo non è una bravata, ma una forma di violenza. Le parole feriscono come pietre, l'esclusione sociale lascia cicatrici invisibili e la persecuzione sistematica può annientare una vita. La colpa non è solo di chi agisce, ma anche di chi osserva in silenzio. Questo silenzio, fatto di indifferenza o paura, diventa complice, legittima l'aggressore e lascia la vittima in una solitudine devastante. La vera battaglia si vince con l'ascolto, l'empatia e il coraggio di intervenire. Sempre.
9 months ago | [YT] | 954
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Avv. Giuseppe Di Palo
Il principio generale è semplice: l’immagine del proprio corpo non può essere diffusa e rilanciata senza un consenso specifico e informato, soprattutto se usata per se__ualizzare o umiliare.
Da qui discendono effetti pratici molto chiari.
Sul piano civile, chi diffonde o agevola la diffusione viola il diritto all’immagine e alla riservatezza e può essere condannato a rimuovere i contenuti e risarcire i danni, anche non patrimoniali, per lesione della dignità.
Sul piano penale, se gli scatti sono intimi o espliciti scatta la fattispecie della diffusione non consensuale di immagini (612 ter c.p.); se i commenti ledono la reputazione si configura la diffamazione aggravata.
In materia di protezione dati, la raccolta e la condivisione senza base giuridica è un trattamento illecito sanzionabile.
Gli amministratori non sono “ospiti neutrali”: se creano o mantengono un ambiente organizzato per queste pratiche, sollecitandole o tollerandole, rispondono almeno in concorso.
Per chi subisce: conservare prove, segnalare, chiedere la rimozione urgente, sporgere querela e attivare i rimedi d’urgenza al giudice. In sostanza, il corpo non è contenuto: è identità. Usarlo senza consenso, e peggio per oggettificarlo, non è libertà di espressione ma violazione di diritti fondamentali.
10 months ago | [YT] | 374
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Avv. Giuseppe Di Palo
Le democrazie liberali oggi non muoiono con un colpo di stato, ma si spengono lentamente.
Il potere, una volta eletto, usa gli strumenti legali per erodere dall'interno diritti, pluralismo e controlli.
È una regressione che mantiene una facciata democratica mentre smantella la sostanza della libertà.
Un processo silenzioso, fatto di piccoli passi, in cui il pericolo più grande è non accorgersi di nulla finché non è troppo tardi.
10 months ago | [YT] | 1,769
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Avv. Giuseppe Di Palo
In Italia il topless non è espressamente vietato da alcuna norma statale. L’art. 726 c.p. punisce gli «atti contrari alla pubblica decenza», ma la Cassazione – dalla decisione 18 novembre 1978 – ha chiarito che l’esposizione della parte superiore del corpo in spiaggia, priva di valenza “allusiva”, non offende più il pudore comune. Non costituisce quindi reato né illecito amministrativo. Restano però valide eventuali ordinanze balneari comunali, che possono delimitare zone o vietare la pratica: violarle espone a sanzioni pecuniarie e all’allontanamento. Prima di scoprirsi conviene dunque leggere l’ordinanza locale o chiedere al gestore della spiaggia. Il nudo integrale, invece, è lecito solo nelle spiagge autorizzate al naturismo.
11 months ago | [YT] | 214
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